 |

Perché
FLG
I Fondatori
»» Lo Statuto
Il CDA
Cronologia
Sedi
|
|
Lo Statuto della Fondazione
DENOMINAZIONE E SEDE ARTICOLO 1
E’ costituita per volontà dei familiari di Luigi Guccione, del
Presidente dell’Amministrazione provinciale di Cosenza, del Sindaco del
Comune di Cosenza, del Sindaco del Comune di Rende, del Presidente pro-tempore
della Cooperativa “Arcavacata”, una Fondazione denominata “FONDAZIONE
LUIGI GUCCIONE” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
La Fondazione ha sede in Cosenza, Vicoletto Padolisi 6. La Fondazione
può aprire sedi periferiche e di rappresentanza nelle diverse città italiane.
SCOPO
ARTICOLO 2
La Fondazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Essa ha lo scopo di:
» Promuovere e diffondere i valori e
la cultura delle organizzazioni non lucrative e non profit;
» Sviluppare e promuovere la cultura e la conoscenza di nuovi modelli
di sviluppo, consumo, mobilità e trasporto di persone e merci, orientati
alla sostenibilità economica ed ambientale anche attraverso l’organizzazione
di convegni, mostre, ricerche, corsi;
» Difendere e tutelare la dignità e i diritti delle vittime della
strada decedute e sopravvissute e dei loro familiari, della vittime dei
reati e di abuso di potere. Fornire assistenza legale anche attraverso
il patrocinio o costituendosi parte civile o agendo in giudizio-psicologica,
socio-sanitaria ai familiari ai familiari ed ai superstiti della vittime
della strada, dei reati e di abuso di potere anche mediante convenzione
con privati e strutture specializzate;
» Sostenere e rappresentare i diritti degli utenti deboli (pedoni,
ciclisti, ciclomotoristi) del sistema dei trasporti e della mobilità;
» Battersi per il rispetto della cultura della legalità e dei diritti
delle persone sulla strada promuovendo anche campagne informative sulla
strage stradale ed impegnando le competenti autorità a rendere l’educazione
stradale materia di studio e di esame obbligatoria in tutta la scuola
dell’obbligo, richiedendo agli enti competenti una forte azione di prevenzione
specialmente in ordine alla messa in sicurezza delle strade, al controllo
ed alla sicurezza dei veicoli e dei guidatori e al rispetto delle norme
del Codice della strada;
» Gestire attività editoriali (pubblicazione di : libri, riviste,
materiali a stampa in genere e multimediali, ecc.), di formazione ed orientamento
professionale attraverso l’organizzazione di convegni, ricerche, consulenze,
progettazione e gestione di corsi in particolare nel campo dell’educazione
e sicurezza stradale e della promozione e sviluppo dell’autoimprenditorialità
giovanile e delle pari opportunità tra uomo e donna;
» Sostenere l’istruzione primaria e secondaria con borse di studio
a favore di enti che gestiscono istituti scolastici, ricerche sull’educazione,
gestione diretta di istituti scolastici, centri di formazione professionale
e l’aggregazione dei giovani (per l’orientamento al lavoro, lo sviluppo
dell’autoimprenditorialità, le pari opportunità e le azioni positive per
le donne, ecc.), centri sportivi e per il tempo libero;
» Sostenere con borse di studio famiglie che vivono nell’area del
disagio sociale che hanno bambini impegnati con profitto negli studi;
» Sviluppare ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere
le conoscenze nel campo economico, sociologico, psicologico, filosofico,
etico, giuridico (inclusa la tutela dei diritti della persona, della donne,
dei minori, della minoranze e degli immigrati).
PATRIMONIO
ARTICOLO 3
Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
Dai beni mobili ed immobili conferiti dai
Fondatori;
Dalle donazioni liberali che pervengano alla Fondazione da Enti, Imprese
e privati interessati ai suoi fini e che siano interessati ad incrementare
il suo patrimonio;
Dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
Da oblazioni, donazioni, legati ad erogazioni da parte di Enti, Imprese
e privati.
ARTICOLO 4
La Fondazione dispone per l’adempimento dei suoi compiti delle seguenti
entrate: ?
Dei redditi del patrimonio di cui all’art. 3;
Di ogni qualsiasi contributo ed elargizione destinati al raggiungimento
degli scopi istituzionali e non espressamente destinati ad incrementare
il patrimonio;
Dalle entrate di cui all’art. 5 e da ogni altra entrata e comunque denominata
non destinata espressamente ad incrementare il patrimonio.
La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi scopi con le rendite
del suo patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento
del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo più sicuro e redditizio.
ARTICOLO 5
Saranno nominati “Benemeriti” gli Enti, le Imprese e i privati le cui
donazioni non siano inferiori a E. 5.164,57. La nomina è deliberata dal
Consiglio di Amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. Saranno nominati “Sostenitori” gli Enti, le Imprese e i privati
le cui donazioni non siano inferiori a E. 516,46. Saranno nominati “Ordinari”
le Imprese ed i privati che contribuiscono all’attività della Fondazione
con un versamento annuale fino a E. 516, 46. Il Consiglio di Amministrazione
determinerà, anche, con regolamento, l’acquisizione e la perdita del requisito
di “Benemerito”, “Sostenitore” ed “Ordinario”.
AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 6
Organi della Fondazione sono:
Il Presidente;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Comitato di Gestione.
ARTICOLO 7
Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici a trentuno persone
nominate dai Soci Fondatori ed al cui seno ci sarà il rappresentante della
Famiglia Guccione, Signor Giuseppe Guccione, o in mancanza di questi del
più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza,
il più prossimo dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a parità
di grado il più anziano.
ARTICOLO 8 Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno
il Presidente. La carica di Presidente spetterà di diritto al rappresentante
della Famiglia Guccione, il quale potrà in ogni suo momento rinunciarvi.
Il Presidente:
Convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Gestione e li
presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
Cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda
necessario;
Provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti
con le autorità tutorie;
Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più
breve tempo al Consiglio. In caso di mancanza o impedimento al Presidente
ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano.
ARTICOLO 9
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, in seduta ordinaria
due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo
reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da quattro dei suoi
membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto inviato
almeno dieci giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno da
trattare.
ARTICOLO 10
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione
sono valide se in prima convocazione è presente la maggioranza dei membri
che li compongono, in seconda convocazione – da riunire almeno dopo 24
ore – qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza, a votazione palese. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
ARTICOLO 11
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
di Gestione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito
registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 12
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio
stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.
ARTICOLO 13
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
Di nominare i membri del Comitato di Gestione;
Di approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo
dell’anno seguente ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo
dell’anno precedente;
Di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato di gestione.
ARTICOLO 14
Il Comitato di Gestione è composto da cinque a sette membri e precisamente
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da quattro a sei membri
eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi Componenti.
ARTICOLO 15
Il Comitato di Gestione è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.
ARTICOLO 16
Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri non di competenza del Consiglio
di Amministrazione, per l’Amministrazione del patrimonio della Fondazione
e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la
ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o
sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi sociali.
ARTICOLO 17
La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno.
ARTICOLO 18
Per la prima volta le nomine delle cariche sociali possono essere effettuate
in sede di atto costitutivo.
RAPPRESENTANZA
ARTICOLO 19
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza
negoziale e processuale della Fondazione.
ARTICOLO 20
Il primo esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre
1998 ed i seguenti il 31 dicembre di ciascuno anno.
NORME FINALI
ARTICOLO 21 Per quanto non contemplato espressamente nel presente
Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile
e nelle altre Leggi vigenti.
|
|
 |